Con la sentenza n. 174 del 2024, la Corte costituzionale – riservata a separata pronuncia la decisione
di altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso incidentale – ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, lett. a), della legge della Regione Sardegna n. 17/2023,
che ha modificato l’art. 124, co. 2, della legge regionale sarda n. 9/2023 limitatamente alle parole
«degli indici volumetrici e». Secondo i giudici costituzionali, infatti, il legislatore regionale,
prevedendo il riuso di seminterrati, piani pilotis e locali siti a piano terra anche mediante il
superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie
comunali e regionali, ha ecceduto i limiti della sua competenza primaria (attribuitagli, in materia
di edilizia e urbanistica, dall’art. 3, co. 1, lett. f), dello statuto speciale sardo), rappresentati dal
principio di pianificazione urbanistica e dalla disciplina degli standard urbanistici. In particolare, il
superamento in via stabile degli indici volumetrici contrasta con il principio di pianificazione
urbanistica, secondo cui le deroghe agli indici di densità edilizia introdotte dal legislatore
regionale devono essere connotate dall’eccezionalità e dalla temporaneità. Per ripristinare la
legittimità costituzionale della disposizione, la Corte ha dunque ritenuto di «espungere l’inciso
“degli indici volumetrici e”». I giudici hanno parimenti dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, co. 16, della legge reg. Sardegna n. 17/2023, in quanto introduttiva nell’art. 37 della legge
reg. Sardegna n. 8/2018 del comma 3-bis. La disposizione impugnata, infatti, ha superato i limiti
posti dalle norme fondamentali, adottate dallo Stato in nome della tutela della concorrenza, alla
competenza legislativa primaria che l’art. 3, co. 1, lettera e), dello statuto attribuisce alla Regione
autonoma Sardegna: ciò in quanto prevede che, qualora il contratto sia aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la componente tecnica dell’offerta deve raggiungere un punteggio minimo, pari al
sessanta per cento del tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante per la valutazione di tale
componente, pena la non ammissione dell’offerta tecnica stessa. Considerato che il
raggiungimento del punteggio minimo può essere verificato solo in seguito alla valutazione
dell’offerta da parte dei commissari di gara, il legislatore regionale ha introdotto, all’esito di tale
valutazione, una causa di esclusione automatica dell’offerta tecnica dalla procedura di
affidamento, che non lascia alla stazione appaltante alcun margine per una scelta diversa. Una
simile previsione non è contemplata dall’art. 108, co. 7, cod. contratti pubblici che, invece, affida
alla stessa stazione appaltante il potere di valutare, volta per volta, l’adeguatezza dello scarto,
senza stabilirlo in modo fisso. In proposito, la Corte, secondo un suo consolidato orientamento, ha
ribadito che le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente
(le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza,
costituendo pertanto norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di
«obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea» (sentenza n.
114 del 2011). Ne consegue che le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una
disciplina da esse difforme.
venerdì, Ott 16, 2026
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