In tema di sostanze stupefacenti, la valutazione degli indici normativi deve necessariamente essere complessiva, nel senso che essi non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri, ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo; in particolare, il fatto di lieve entità non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa.
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