È ammissibile il ricorso in cassazione avverso una sentenza di appello relativa al concordato,
purché i motivi del ricorso riguardino la formazione della volontà della parte di accedere al
concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e il contenuto difforme della
pronuncia del giudice. Tuttavia, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati,
alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e a vizi attinenti alla
determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
venerdì, Ott 16, 2026
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