Con la sentenza n. 89 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 17 del d. lgs. n. 346 del 1990, relativo all’imposta di successione nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al co. 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che la richiamata norma, che disciplina le modalità di calcolo dell’imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, «produce l’effetto di “distruggere” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all’esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e deve essere ricondotta all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva». La Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato, in via consequenziale, l’incostituzionalità di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio (art. 46 del d.P.R. 131 del 1986, l’art. 9, co. 4, del d. lgs. n. 139 del 2024; artt. 50 e 102, co. 4, del d. lgs. n. 123 del 2025). I giudici hanno ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza in tema di capacità contributiva, evidenziando che è stata anche valorizzata, «in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarietà, la funzione sociale che può rivestire l’imposizione fiscale»; tuttavia, hanno precisato che il legame fra vincoli di solidarietà ed imposizione fiscale «non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacità contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica». In tal senso, la norma censurata, secondo quanto riportato nella sentenza, «produce una situazione fiscale che si profila “come estrema” (sent. n. 180 del 2025), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l’attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello “confiscatorio” lamentato dal rimettente – nel senso che l’imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una benché minima giustificazione razionale». La sentenza ha evidenziato che la «distorsione è derivata dal fatto che i decreti ministeriali di volta in volta emanati in ragione della variazione del tasso legale degli interessi hanno stabilito i coefficienti di calcolo in modo identico sia per la rendita vitalizia che per l’usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell’imposta relativa all’usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell’annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un’analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l’usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all’unità, determina una notevole diminuzione dell’importo cui applicare il coefficiente». Invece, in costanza di tassi di interesse inferiori all’unità, si è prodotta una tassazione della rendita del tutto sproporzionata.
lunedì, Ago 10, 2026
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