venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: È legittimo il fermo-pesca triennale dei ricci di mare in Puglia, ma la Corte costituzionale bacchetta la Regione per l’infelice tecnica normativa adottata, “correggendo” il testo legislativo mediante una sentenza interpretativa di accoglimento (Corte cost., sent. 24 gennaio – 15 febbraio 2024, n. 16)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte costituzionale > Anno 2024 > È legittimo il fermo-pesca triennale dei ricci di mare in Puglia, ma la Corte costituzionale bacchetta la Regione per l’infelice tecnica normativa adottata, “correggendo” il testo legislativo mediante una sentenza interpretativa di accoglimento (Corte cost., sent. 24 gennaio – 15 febbraio 2024, n. 16)
Anno 2024Corte costituzionaleGiurisprudenza

È legittimo il fermo-pesca triennale dei ricci di mare in Puglia, ma la Corte costituzionale bacchetta la Regione per l’infelice tecnica normativa adottata, “correggendo” il testo legislativo mediante una sentenza interpretativa di accoglimento (Corte cost., sent. 24 gennaio – 15 febbraio 2024, n. 16)

Di
Redazione
Pubblicato: 6 Marzo 2024
4 Min di lettura
Condividi

Con sentenza n. 16/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Governo italiano contro la legge regionale pugliese n. 6/2023
che istituisce il divieto triennale della pesca dei ricci di mare in Puglia, al fine di garantire un
periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione
dovuto ai massicci prelievi. Secondo la Corte Costituzionale, la Puglia ha introdotto “una misura
specifica, concernente un fermo pesca disposto una tantum, che si riverbera temporaneamente su
un’attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una
risorsa ittica, il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant’è che la
misura è la conseguenza di un massiccio sovra-sfruttamento”. Il fermo della pesca, pertanto, non è
“incompatibile con una possibile modulazione di interventi legislativi regionali, mirati a risolvere
specifiche criticità locali”. Al di fuori delle ipotesi, ove, dunque, la ratio dell’intervento legislativo
statale in materia di protezione dell’ambiente sia riconducibile alla previsione di uno standard di
tutela minimo, può invece dispiegarsi l’esercizio di competenze legislative regionali, che
intervengano indirettamente a elevare quello standard. Il limite che pone allora la competenza
legislativa statale al bilanciamento di interessi individuato dal legislatore regionale è che esso non
vìoli lo standard di tutela minimo fissato dalla previsione statale. Nel caso di specie, la Corte ha
ritenuto che gli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023 introducano una misura specifica,
concernente un fermo pesca disposto una tantum, che si riverbera temporaneamente su un’attività
che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica,
il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant’è che la misura è la
conseguenza di un massiccio sovra-sfruttamento. Il carattere specifico, temporaneo e
territorialmente circoscritto delle disposizioni impugnate rende, dunque, non imprescindibile un
bilanciamento operato sul piano statale. Diversa considerazione ha avuto, invece, il secondo
motivo di ricorso. Nello stigmatizzare l’infelice tecnica normativa adottata dal legislatore pugliese,
che si è avvalso – nelle disposizioni impugnate – di espressioni lessicalmente eterogenee per
esprimere il medesimo concetto (quali le nozioni di «mari regionali», di «mare territoriale della
Puglia» e di mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia»), i giudici costituzionali
hanno rilevato che « i tre sintagmi lessicali adoperati interferiscono direttamente con la nozione di
mare territoriale, quale enucleata dall’art. 2 cod. nav. – che definisce un elemento costitutivo della
sovranità –, ed evocano un frazionamento di tale paradigma su base regionale, che è del tutto
sconosciuto all’ordinamento giuridico. Viceversa, come si evince da una consolidata , gli effetti
spaziali di un intervento legislativo regionale, che ha riverberi sullo spazio marino, non sono altro
che una proiezione funzionale della competenza legislativa regionale esercitata e della natura degli
interessi coinvolti e non consentono di evocare una supposta delimitazione del mare territoriale,
inteso come elemento costitutivo della sovranità dello Stato. Pertanto, la seconda questione avente
a oggetto quanto prevedono gli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023 è fondata, nella parte
in cui le citate disposizioni stabiliscono che la Regione Puglia favorisce il ripopolamento del riccio
di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale»
(art. 1); nella parte in cui dispongono il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale
della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» (art. 2, comma
1); nella parte in cui escludono dall’applicazione del divieto di commercializzazione del riccio di
mare gli esemplari provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia»,
anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale» (art. 2, comma 2).

Corte-cost.-sent.-n.-16_2024Download

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale (CGUE, Seconda Sezione, 05 marzo 2026, C 458/24)

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del…

Anno 2026CGUEGiurisprudenza
11 Marzo 2026
Di
Redazione

È incostituzionale l’obbligo di esporre la bandiera veneta negli uffici statali (Corte cost. sent., 5 giugno 2018 – 4 ottobre 2018, n. 183)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28, per violazione…

anno 2018Corte costituzionaleGiurisprudenza
22 Maggio 2019
Di
Redazione

La Corte costituzionale sulla ricandidabilità di sindaci e vicesindaci e sulle incompatibilità per gli assessori nei comuni valdostani (Corte costituzionale, sent. 19 febbraio 2026, n. 16)

La Corte costituzionale, nella la sentenza n. 16, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 30-bis, co.2-ter, della legge della Regione Valle d’Aosta…

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
11 Marzo 2026
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.