Con riferimento alla legge regionale siciliana n. 18/2018, recante “Obbligo dichiarativo dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari”, il Collegio ha chiarito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’accertamento e la tutela del diritto soggettivo, pieno e assoluto, costituzionalmente tutelato, di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, nonché la tutela della riservatezza connessa al diritto di associazione.
venerdì, Ott 16, 2026
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