Le disposizioni di cui agli articoli 717 e 732 d.P.R. n. 90 del 2010 recano doveri generali del militare (rispettivamente “senso di responsabilità” e “contegno”), che devono informarne in ogni momento la condotta: lungi dall’essere inconferenti, sono dunque parametri generali da cui discende un vincolo di condotta che è di certo violato dall’esposizione, in un ufficio dell’Amministrazione aperto al pubblico (anche solo in una circostanza), di un oggetto che richiama direttamente, specificamente ed esclusivamente il passato fascista. Di conseguenza, è legittima la sanzione disciplinare irrogata dall’Amministrazione al fine di stigmatizzare una condotta potenzialmente lesiva del prestigio dell’Arma presso il pubblico, in quanto atta a offuscarne l’apoliticità e l’assoluta ed esclusiva fedeltà alle Istituzioni repubblicane o, quanto meno, a consentire una strumentalizzazione in tal senso.
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