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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2022 > Violazione del diritto al rispetto della vita privata per notificazione tardiva dell’ordine di perquisizione domiciliare (CEDU, sez. III, sent. 21 dicembre 2021, ric. n. 69810/11)
Anno 2022Corte EDUGiurisprudenza

Violazione del diritto al rispetto della vita privata per notificazione tardiva dell’ordine di perquisizione domiciliare (CEDU, sez. III, sent. 21 dicembre 2021, ric. n. 69810/11)

Di
Redazione
Pubblicato: 27 Gennaio 2022
3 Min di lettura
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Nel ricorso contro la Federazione Russa la Corte EDU ha dichiarato la violazione dell’art. 8 della Convenzione per perquisizione illecita ed ingiustificata eseguita presso l’abitazione privata del ricorrente, sospettato di detenere sostanze illecite. Stando ai fatti riferiti, la polizia aveva perquisito l’appartamento del Sig. XXX sulla base di un ordine emesso d’urgenza da un investigatore privato, che successivamente inoltrava istanza di conferma di legittimità alla competente autorità. Il tribunale distrettuale aveva ritenuto fondata la perquisizione, concludendo per la sua legittimità. Il ricorrente lamentava, di contro, l’infondatezza della decisione del giudice di prime cure nonché l’asserita urgenza dell’ordine di perquisizione, potendo l’investigatore chiedere ed ottenere previamente l’autorizzazione giudiziaria. Lo stesso aveva inoltre denunciato la violazione della procedura legale nazionale, dal momento che l’investigatore aveva notificato in ritardo l’ordine di perquisizione. Il Tribunale regionale confermava tuttavia la predetta decisione, ritenendo altresì giustificata l’attività perquisitoria data la sussistenza di un fondato e rilevante rischio di pregiudizio delle indagini. Secondo la disciplina nazionale la perquisizione domiciliare richiede un mandato emesso da un tribunale sulla base di una domanda di un investigatore. In casi urgenti – “quando una ricerca non può essere rinviata” – una perquisizione può essere condotta senza previa autorizzazione giudiziaria su ordine di un investigatore. In tali casi, l’investigatore deve però notificare la perquisizione urgente al pubblico ministero e al giudice entro tre giorni dal suo svolgimento. Nel ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo, il Governo ha sostenuto che la perquisizione eseguita era conforme al diritto nazionale nonché fondata e “necessaria in una società democratica” secondo i requisiti dell’articolo 8 della Convenzione. Entro tale quadro, la Corte EDU ha esaminato il caso anzitutto alla luce dei principi generali, ribadendo che l’espressione “conformemente alla legge”, presente nell’articolo 8 § 2 della Convenzione, si riferisce essenzialmente al diritto nazionale ed implica l’obbligo di conformarsi alle norme sostanziali e procedurali dello stesso. Nella specie poi, appurando che la perquisizione era stata di fatto notificata in violazione dei termini previsti dalla disciplina nazionale, ha ritenuto che – sebbene la perquisizione perseguisse uno scopo legittimo – l’ingerenza derivata non era né necessaria né “conforme alla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione né tanto meno era stata accompagnata dalle garanzie del controllo giurisdizionale ex-post da parte delle autorità. E in ragione di ciò ha ritenuto violato l’art. 8 par. 2 CEDU.

CASE OF XXX v. RUSSIA 19 gennaio 2022Scarica

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