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Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza

Le richieste di cooperazione avanzate dalla Corte penale internazionale devono essere immediatamente trasmesse al Procuratore generale della Corte d’appello di Roma dal Ministro della Giustizia, salvo quest’ultimo ne motivi con immediatezza il diniego a darvi corso per la tutela di princìpi costituzionali preminenti (Corte cost., sent. 19 maggio – 23 luglio 2026, n. 143)

Di
Redazione
Pubblicato: 1 Ottobre 2026
4 Min di lettura
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Con la sentenza n. 143 del 2026 la Corte costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della l. n. 237 del 2012 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), promosso dalla Corte d’appello di Roma, IV Sez. Pen., in riferimento agli artt. 11, 101, co. 2, e 117, co. 1, Cost. Dopo aver preliminarmente sottolineato che la disciplina legislativa de quo attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che «al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione», la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della l. n. 237/2012, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, a meno che quegli non comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti. Nell’accogliere le questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 11 e 117, co. 1, Cost. – quest’ultimo in riferimento allo Statuto di Roma – la Corte ha quindi osservato che l’attuale meccanismo non scongiura il rischio di inerzia del Ministro della giustizia, attribuendogli «un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza», esternando «le ragioni di un eventuale diniego […] in termini altrettanto immediati». Pertanto, la disciplina legislativa impugnata «mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari».
Le disposizioni censurate hanno conseguentemente violato il tratto qualificante del sistema prefigurato dallo Statuto di Roma: quel principio di leale collaborazione che permea «i rapporti tra lo Stato parte e la Corte penale internazionale e si esplica anche sul versante interno dei rapporti tra l’autorità governativa, deputata a ricevere le richieste della Corte penale internazionale, e l’autorità giudiziaria incaricata di valutarle».
La Corte puntualizza inoltre che «all’obbligo del ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego» in quelle che si configurano come «ipotesi eccezionali» e interferiscono con «i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica».
Quanto agli artt. 11 e 13 della l. n. 237/2012, non confliggendo con l’obbligo pattizio di cooperazione, i giudici costituzionali hanno ritenuto non fondate le relative censure di incostituzionalità.

Corte cost., sent. n. 143_2026Download

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