Nella decisione qui annotata, la Corte Edu si è pronunciata in merito alla legittimità della procedura di risarcimento per detenzione angusta, statuita dall’Ungheria, nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell’ergastolo. La legge infatti prevede che l’indennizzo concesso per le condizioni carcerarie inadeguate debba essere accantonato in un conto di garanzia del detenuto (una sorta di conto fiduciario amministrato da un istituto penitenziario) fino al suo rilascio. Nel caso di specie, tuttavia, la somma non sarebbe mai risultata disponibile, essendo il beneficiario un ergastolano.
Ne consegue che tale previsione si pone in contrasto con l’art. 13 della Convenzione poiché la misura introdotta a livello nazionale non garantisce affatto l’efficacia (rectius tempestività) del rimedio concesso per la risarcibilità delle condizioni di ingiusta detenzione.
A giudizio della Corte, quindi, il rimedio Domján nel suo caso particolare non può essere considerato efficace, a causa dell’obbligo di accantonare il risarcimento fino al suo rilascio, con evidente violazione della norma convenzionale evocata.
venerdì, Ott 16, 2026
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