In tema di assegno sociale, il requisito dello stato di bisogno effettivo, richiesto dall’art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti rispetto al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilievo, di per sé, la mancata richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato, non essendo previsto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole. Tuttavia, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, il giudice di merito può valorizzare, quali elementi presuntivi e documentali, ulteriori circostanze di fatto idonee a dimostrare il superamento dello stato di bisogno, tra cui la perdurante coabitazione del richiedente con il coniuge separato, unico percettore di reddito, nella casa coniugale, poiché tale coabitazione, pur non implicando riconciliazione, può fondare la presunzione di condivisione delle risorse e di sostentamento economico del coniuge privo di redditi, salva prova contraria.
lunedì, Ago 10, 2026
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