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Reading: La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della “riparazione pecuniaria” (Corte costituzionale, sent. 24 giugno 2026, n. 108)
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> Blog > Giurisprudenza > Corte costituzionale > Anno 2026 > La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della “riparazione pecuniaria” (Corte costituzionale, sent. 24 giugno 2026, n. 108)
Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza

La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della “riparazione pecuniaria” (Corte costituzionale, sent. 24 giugno 2026, n. 108)

Di
Redazione
Pubblicato: 16 Luglio 2026
4 Min di lettura
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Con la sentenza n. 108 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 322-quater del codice penale, ritenendo fondata una questione sollevata dalla Corte di cassazione e ritenendo che l’obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall’illecito viola il principio di proporzionalità della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato. Secondo quanto affermato dalla Corte, la “riparazione pecuniaria” prevista dalla norma non ha la sostanza di un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata e l’obbligo di versare la somma si aggiunge sia all’integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all’amministrazione costituitasi parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del “danno all’immagine”) quantificato dalla giurisdizione contabile a carico del pubblico agente autore del reato, che alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, raddoppiandone così l’importo a carico del condannato. In tal modo, la sanzione – eccedendo quanto dovuto all’amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni – produce nei confronti del reo effetti che vanno al di là del rispristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato. E per tale ragione, la Corte ritiene che da ciò si desume la natura di misura a carattere punitivo. La Corte ha, inoltre, sottolineato che tale sanzione, proprio perché destinata a cumularsi con tutte le voci risarcitorie e con la confisca, è in grado di produrre effetti gravosi per il condannato soprattutto se quest’ultimo è un pubblico agente, giacché dovrà versare allo Stato e all’amministrazione pubblica danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma. Pertanto, pur nella consapevolezza della gravità dei reati contro la pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto che un meccanismo sanzionatorio così configurato non sia conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena. Da un lato, l’assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l’ammontare della somma dovuta è incompatibile con la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata dal giudice tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell’illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell’entità del suo contributo nel caso di concorso di più persone. Dall’altro lato, il meccanismo di quantificazione automatico stabilito dalla norma è incompatibile con l’esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento.

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