La misura di sostegno all’occupazione prevista dall’art. 1 della legge regionale Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1, può ritenersi non selettiva sotto il profilo territoriale ai fini dell’art. 107 TFUE in materia di aiuti di Stato, ove risulti soddisfatto il “test di triplice autonomia” (“parametri Azzorre”), cioè siano integrati i requisiti di autonomia istituzionale e procedurale, nonché quello di autonomia economico‑finanziaria che sussiste solo se la misura è finanziata con risorse effettivamente proprie della Regione, di natura tributaria o patrimoniale, senza compensazioni statali.
lunedì, Ago 10, 2026
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