Con la sentenza n. 120 del 2026 la Corte costituzionale ha ritenuto le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa, in relazione alle pene previste dal c. d. “decreto Cutro” per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, in parte inammissibili e in parte non fondate. In particolare la Corte ha stabilito che le suddette pene – pur riconoscendone la “eccezionale asprezza”- non siano sproporzionate in quanto volte non solo a controllare i flussi migratori, ma soprattutto a tutelare i migranti dai pericoli concreti per la loro vita e incolumità: la disposizione censurata (art. 12-bis del T.U. sull’immigrazione, come introdotto nel 2023 dal decreto “Cutro”) seleziona «solamente condotte di notevole gravità», lesive di beni di primaria importanza. Centrale nella sentenza sono anche le considerazioni sul ruolo del migrante-scafista. I giudici costituzionali sottolineano, infatti, che l’ordinamento già prevede strumenti che evitino di applicare indiscriminatamente le pene più severe per modulare la pena nei confronti dei migranti-scafisti occasionali: lo stato di necessità in caso di costrizione o emergenza, e attenuanti per contributo minimo o soggezione psicologica ai trafficanti. Respinte anche le ulteriori censure in relazione alla comparazione del reato de quo con l’omicidio volontario: la pena riguarda, infatti, eventi plurimi o accompagnati da lesioni gravi, e il confronto corretto sarebbe, al limite, con l’omicidio plurimo o con lesioni concorrenti. Inammissibili le questioni sul divieto di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e sulla mancata previsione di una attenuante per i fatti di lieve entità.
martedì, Ago 18, 2026
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