Nell’ipotesi di impresa costituita dopo il matrimonio e facente capo esclusivamente a uno dei coniugi, rientrante nella c.d. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale l’altro coniuge vanta un diritto di credito corrispondente al 50% del valore dell’azienda, intesa quale complesso organizzato di beni, determinato con riferimento alla data di cessazione del regime patrimoniale e al netto delle passività esistenti in tale momento.
lunedì, Ago 10, 2026
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