Le Sezioni Unite si pronunciano in merito alla delimitazione dell’ambito di operatività della L. 2 dicembre 2016, n. 242, recante norme in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
A tale riguardo si era registrato un contrasto interpretativo tra due opposti orientamenti, l’uno a tenore del quale la recente legge non consente la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della canapa (hashish e marijuana), sul presupposto che la novella disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa per i fini commerciali elencati dalla L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 3, tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle inflorescenze e dalla resina; l’atro orientamento, che invece sosteneva che nella filiera agroalimentare della canapa che la novella del 2016 intende promuovere, rientrasse la commercializzazione dei relativi derivati, sicché si sarebbe dovuta escludere la responsabilità penale dell’agricoltore e del commerciante di inflorescenze provenienti da coltivazioni lecite ex lege n. 242 del 2016.
In tale contesto, il quesito sottoposto all’esame delle Sezioni Unite è il seguente: “Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nella L. 2 dicembre 2016, n. 242, art. l, comma 2, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa”.
Le Sezioni Unite con la pronuncia in epigrafe aderiscono al primo dei su accennati orientamenti, muovendo dal rilievo che la L. 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis sativa L. per le finalità espresse e tassativamente indicate dalla novella, da cui consegue che la commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, continua a essere sottoposta alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci, cit.).
In definitiva, la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della l. n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla l. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.