In tema di gestazione per altri, non è trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero che
attribuisca lo status di genitore al soggetto intenzionale deceduto prima dell’avvio della fase
attuativa del procedimento procreativo, quando manchino sia un legame biologico sia una relazione
affettiva con il minore e il consenso prestato si sia arrestato ad una fase meramente iniziale e non
irrevocabile del progetto genitoriale.
L’impraticabilità, nel caso concreto, dell’adozione in casi particolari non consente di superare il
limite di ordine pubblico posto dal divieto di maternità surrogata, né legittima la trascrizione
automatica dello status filiationis acquisito all’estero.
lunedì, Ago 10, 2026
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