La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952,
secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal
termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione
sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale, stabilendo di fatto per tutti i
prodotti assicurativi sulla vita la prescrizione decennale.
Ad avviso della Corte, l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria
rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio
previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. Tramite l’accantonamento dei
premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità
economica all’assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell’assicurato o di
terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto.