Il Consiglio di Stato ribadisce che, in materia ambientale, la legittimazione processuale degli enti esponenziali di interessi collettivi deve essere parametrata alla concreta correlazione tra l’interesse statutariamente perseguito e le censure dedotte in giudizio, senza che ciò determini automaticamente una compressione del diritto a un ricorso effettivo garantito anche dall’ordinamento unionale.
In tale contesto, le procedure di screening ambientale, in quanto espressive di una valutazione autonoma e definitiva sulla significatività dell’impatto ambientale dell’intervento, costituiscono provvedimenti immediatamente lesivi e, come tali, autonomamente impugnabili, non potendo il l’esercizio intempestivo dell’azione essere successivamente aggirato mediante l’impugnazione di atti ulteriori del procedimento pianificatorio o realizzativo.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale declinato dal diritto UE non esclude, infatti, che gli ordinamenti nazionali assoggettino l’accesso alla giustizia al rispetto di regole processuali generali, purché queste non introducano limitazioni discriminatorie o sproporzionate, né rendano in concreto impossibile o eccessivamente difficile la tutela di situazioni giuridiche protette dall’ordinamento sovranazionale.
sabato, Ago 15, 2026
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