Con la sentenza n. 76 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 24, co. 5, del d. lgs. n. 368 del 1999, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio Sanitario Nazionale in uno a tempo indeterminato. In particolare, la Corte ha affermato che il cumulo tra «il periodo di recupero della formazione di durata pari alla sospensione resa necessaria dalla gravidanza e dalla maternità, cui può legittimamente sommarsi anche un eventuale periodo di congedo parentale, e il lasso di tempo correlato all’attesa della sessione straordinaria d’esame, la cui indizione non comporta per l’amministrazione alcun vincolo né nell’an né nel quando», determina un indebito ritardo nella trasformazione prevista dalla disciplina vigente per alcuni rapporti di convenzione a tempo determinato con il SSN in rapporti a tempo indeterminato. Inoltre, la Corte ha evidenziato le ricadute permanenti sull’anzianità di servizio e sulle condizioni di esercizio della professione conseguenti a tale ritardo evidenziano i tratti discriminatori di una disciplina che pregiudica la donna, quale riflesso di una normativa che, viceversa, dovrebbe soltanto tutelare lei e il bambino. Pertanto, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’incostituzionalità della disciplina che, nel prevedere la sospensione obbligatoria del corso di formazione in medicina generale per gravidanza e nel costringere all’attesa di sessioni straordinarie d’esame, dopo il recupero, non si preoccupa di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal ritardo nella trasformazione del rapporto di convenzione a tempo determinato con il Servizio Sanitario Nazionale in rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, la richiamata disciplina discriminatoria inevitabilmente produce anche l’effetto di «disincentivare la stessa scelta di avere figli», in aperto contrasto «sia con l’art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia, sia con l’art. 37 Cost., che richiede […] di “assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”».
sabato, Ago 15, 2026
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