Con la sentenza n. 78 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. 5, del d. lgs. n. 142 del 2015 e 14, co. 4, del d. lgs. n. 286 del 1998, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 24, co. 2, Cost. Ciò in quanto, non ha ritenuto che il trattenimento del cittadino straniero, a fronte di una domanda d’asilo pretestuosa, integri una sanzione cui occorra estendere la disciplina penalistica del c. d. ‘diritto al silenzio’. Esso, infatti, è una misura cautelare e, come tale, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità. La posizione soggettiva del trattenuto è alquanto differente rispetto a quella dell’imputato. Quest’ultimo “ha un’esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l’autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antigiuridico legalmente tipico, i cui elementi costitutivi essa è tenuta istituzionalmente a verificare. Viceversa, lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla. Ciò non solo allo scopo di ottenere la protezione internazionale, ma anche, e prima ancora, per mostrare la serietà della propria domanda ed evitare, così, che venga disposto (e poi convalidato) un nuovo trattenimento in ragione del carattere pretestuoso della stessa. Una garanzia difensiva, quale il diritto al silenzio, non può ritenersi ugualmente necessaria per contesti tanto differenti proprio in ordine alle esigenze della difesa… Lo straniero richiedente asilo ha una posizione pretensiva, diretta al conseguimento dello status protetto, che è ovviamente del tutto estranea all’imputato, la cui posizione è invece solo oppositiva, in quanto tesa al discarico dell’accusa”. Per queste ragioni la Corte costituzionale ha ritenuto il ‘diritto al silenzio’ non estensibile alla misura cautelare del trattenimento.
lunedì, Ago 17, 2026
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