Il principio di diritto contestato riguarda la legittimità della motivazione “per relationem” negli atti impositivi mediante richiamo ai verbali di constatazione della GdF. La Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, ha affermato che tale motivazione è legittima e sufficiente a rispettare l’obbligo motivazionale, purché i verbali siano noti e condivisi dal contribuente, garantendo chiarezza e trasparenza (artt. 3, l. 241/1990; 7, l. 212/2000). Inoltre, in caso di società “cartiera” comprovata da elementi probatori, l’Amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito occultato con metodologie induttive senza ledere i diritti fondamentali del contribuente, a condizione che siano motivate e supportate da elementi di fatto concreti e coerenti.
lunedì, Ago 17, 2026
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