La Corte Edu sulla tutela della libertà di stampa innanzi al rifiuto opposto dalle autorità nazionali alla divulgazione di informazioni su questioni di interesse pubblico (CEDU, sez. IV, sent. 21 aprile 2026, ric. n. 20066/18)

La questione esaminata dalla Corte nella decisione in oggetto verte sulla presunta violazione dell’art. 10 CEDU; più esattamente, i ricorrenti, in qualità di giornalisti, lamentavano il parziale rifiuto opposto dalle autorità alla divulgazione di informazioni relative alla gestione, da parte del governo, dell’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel luglio 2014.
Ribadita la propria giurisprudenza in tema di limiti opponibili alla libertà di espressione, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna interferenza con la tutela della predetta libertà. A parere dei giudici, infatti, il Ministro e la Divisione di giurisdizione amministrativa hanno tenuto debitamente conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza europea in materia di bilanciamento degli interessi di fronte a una richiesta di divulgazione di informazioni detenute dallo Stato. La Corte ritiene dunque che le ragioni addotte per la parziale, mancata divulgazione dei documenti richiesti siano pertinenti e sufficienti a dimostrare che l’ingerenza lamentata fosse “necessaria in una società democratica”. Ne consegue che le autorità dello Stato convenuto hanno agito entro i limiti del proprio margine di discrezionalità nel trovare un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti in gioco.

Redazione Autore