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Reading: La Corte Edu sull’illegittimità della detenzione di una persona incapace di intendere e di volere (CEDU, sez. V, sent. 5 marzo 2026, ric. n. 5694/19)
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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2026 > La Corte Edu sull’illegittimità della detenzione di una persona incapace di intendere e di volere (CEDU, sez. V, sent. 5 marzo 2026, ric. n. 5694/19)
Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza

La Corte Edu sull’illegittimità della detenzione di una persona incapace di intendere e di volere (CEDU, sez. V, sent. 5 marzo 2026, ric. n. 5694/19)

Di
Redazione
Pubblicato: 11 Marzo 2026
5 Min di lettura
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La pronuncia resa dalla Corte attiene al caso riguardante la detenzione di una persona con disturbo mentale in un istituto di assistenza sociale gestito dallo Stato; in particolare, oltre alla presunta illegittimità di simile costrizione della libertà personale, il ricorrente ha denunciato l’assenza di un meccanismo efficace per avviare un procedimento giudiziario volto a riesaminare tale detenzione e ottenere un risarcimento, in violazione dell’art. 5 della Convenzione.
In via generale, i giudici osservano che il collocamento e la permanenza di individui mentalmente incapaci in istituti di assistenza sociale sono misure idonee ad integrare una privazione della libertà ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione; essi ribadiscono inoltre che la nozione di privazione della libertà ai sensi dell’articolo 5 § 1 non comprende solo l’elemento oggettivo della reclusione di una persona in uno spazio ristretto specifico per un periodo di tempo più che trascurabile ma anche quello soggettivo per cui una persona può essere considerata privata della propria libertà solo se non abbia validamente acconsentito alla reclusione. La sussistenza di tali elementi appare integrata nel caso di specie laddove il ricorrente, detenuto presso il KPRI, aveva manifestato il proprio dissenso altresì denunciando l’illegittimità della detenzione.
Quanto, più nello specifico, alla questione relativa alla privazione della libertà di persone incapaci di intendere e di volere, la Corte – sulla scorta della pregressa giurisprudenza – ribadisce le tre condizioni minime necessarie affinché la detenzione di una persona incapace possa essere considerata legittima ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione: 1. deve essere dimostrato in modo affidabile che l’individuo è incapace di intendere e di volere (il disturbo mentale deve essere accertato dinanzi a un’autorità competente sulla base di una perizia medica oggettiva); 2. il disturbo mentale deve essere di un tipo o di un grado che giustifichi la detenzione obbligatoria; 3. la validità della detenzione continuata deve dipendere dalla persistenza di tale disordine. Inoltre, la detenzione non può essere considerata “legittima” ai sensi dell’articolo 5 § 1 se la procedura interna non fornisce sufficienti garanzie contro l’arbitrarietà di tale misura.
Facendo applicazione di tale principi al caso di specie, la Corte rileva in primo luogo come non sia mai stata emessa alcuna decisione formale in relazione alla privazione della libertà del ricorrente; a parere dei giudici, l’assenza di tale decisione avrebbe lasciato il ricorrente in uno stato di incertezza circa la base giuridica della sua detenzione, una situazione incompatibile con i principi di certezza del diritto e di tutela contro l’arbitrarietà – principi cardine della Convenzione e dello Stato di diritto. A ciò si aggiunga che il ricorrente è stato di fatto privato della sua libertà presso il KPRI esclusivamente sulla base del consenso e delle istruzioni fornite dal suo tutore, in mancanza di qualsiasi autorizzazione giudiziaria. La Corte ritiene pertanto che la detenzione del ricorrente non fosse legittima, in quanto non accompagnata da sufficienti garanzie contro l’arbitrarietà nei termini dell’articolo 5 § 1 della Convenzione. Al contempo, la Corte rileva come il Governo non abbia fornito alcuna giustificazione atta a dimostrare la necessarietà della detenzione del ricorrente per un periodo di tempo così prolungato.
Parimenti, i giudici hanno riscontrato una violazione dell’articolo 5 § 4 della Convenzione nella misura in cui al ricorrente non sarebbe stato garantito l’esercizio di alcuno strumento per avviare un procedimento di revisione giudiziaria della legittimità della detenzione cui era stato sottoposto.
Infine, la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 5 § 5 della Convenzione rilevando l’assenza, nell’ordinamento giuridico ucraino, di una disposizione volta ad assicurare il diritto al risarcimento nei casi detenzione effettuata in violazione delle garanzie sancite dall’articolo 5 della Convenzione.

CEDU, sez. V, sent. 5 marzo 2026, ric. n. 5694-19Download

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