Nel procedimento cautelare, l’esclusione della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti di cui all’art. 51, commi 3-bis e ss., c.p.p. non determina l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ai sensi dell’art. 328 c.p.p., dovendo la competenza essere valutata in limine sulla base della prospettazione accusatoria e non all’esito del vaglio sui presupposti della misura.
lunedì, Ago 17, 2026
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