Con la sentenza n. 72 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 69, co. 4, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata. Per la Corte, il divieto di accertare in concreto la prevalenza della diminuente della riparazione integrale del danno sull’aggravante della recidiva reiterata viola i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena, attribuendo a priori un abnorme rilievo alla richiamata aggravante. In particolare, secondo la Corte, il richiamato divieto non consente al giudice di valorizzare adeguatamente la diminuente in esame anche nelle ipotesi in cui la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato. Inoltre, la medesima preclusione impedisce all’attenuante della riparazione integrale del danno, che ha la finalità di incentivare un comportamento virtuoso, di dispiegare appieno i propri effetti. Infine, se è vero che la recidiva reiterata è focalizzata sul comportamento del reo antecedente al compimento dell’illecito, in quanto indice di un’insensibilità alla deterrenza penale, non si può escludere a priori un giudizio di prevalenza su di essa della diminuente della riparazione integrale del danno che, alla luce del comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell’illecito, potrebbe in concreto evidenziare anche un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.
lunedì, Ago 17, 2026
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