Il caso deciso dalla Corte EDU ha ad oggetto diversi ricorsi con i quali è stata lamentata la violazione dell’art. 3 della Convenzione, per via del trattamento riservato a un gruppo di minori non accompagnati, senza fissa dimora, senza tutore legale e senza accesso all’assistenza medica da parte delle autorità greche, che non hanno riconosciuto loro lo status di vittima. I Giudici di Strasburgo dopo aver ricordato la giurisprudenza in materia di accoglienza di minori non accompagnati o accompagnati e sottolineato l’importanza di tenere presente che l’estrema vulnerabilità del minore è fattore decisivo e prevalente sulle considerazioni relative alla definizione dello status di immigrato illegale, ha ritenuto che il trattamento cui sono stati sottoposti i ricorrenti ha superato la soglia di gravità prevista dall’articolo 3 della Convenzione con conseguente violazione della stessa disposizione.
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