In tema di udienza preliminare, a seguito dell’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, c.p.p., è affetto da abnormità strutturale il decreto che dispone il giudizio con cui il G.U.P., senza previa instaurazione del contraddittorio e senza aver invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione, proceda d’ufficio alla riqualificazione giuridica del fatto, escludendo una circostanza aggravante contestata. In tali casi il giudice esercita un potere non più riconosciuto dalla legge, poiché la riqualificazione può, oggi, avvenire solo attraverso il contraddittorio previsto dall’art. 423, comma 1-bis, c.p.p., che costituisce l’unico modello procedimentale legittimo per garantire la corretta definizione dell’imputazione e il pieno diritto di difesa.
venerdì, Ott 16, 2026
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