In sede di evasione dell’istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato agli atti
dell’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario (il quale si sia opposto all’accesso invocando la
sussistenza di segreti tecnici o commerciali), l’amministrazione è tenuta a dar conto di aver eseguito
un bilanciamento fra l’interesse alla segretezza commerciale vantato dall’aggiudicatario e la tutela
del principio di trasparenza a vantaggio del richiedente, non potendosi limitare a recepire in maniera
acritica la posizione espressa dal controinteressato senza ulteriori specificazioni ed in assenza di
motivata dimostrazione degli invocati segreti tecnici o commerciali

