Integra il reato di cui all’art. 660 c.p. la reiterata attività comunicativa, tramite messaggi e telefonate, rivolta alla persona offesa per finalità personali (nella specie, il tentativo di riallacciare una relazione sentimentale), quando essa risulti intrusiva e petulante tanto da ledere la sfera privata altrui. Secondo la Suprema Corte, inoltre, è irrilevante la possibilità della vittima di bloccare i contatti e la reiterazione della condotta esclude l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
giovedì, Ago 13, 2026
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