In tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, la ripresa dei rapporti tra vittima e imputato maltrattante, ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, non può essere univocamente intesa quale massima di esperienza, dimostrativa di una perdurante esposizione della persona offesa alla condotta abusante ma, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, al pari delle altre prove. Né può giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale, di cui alla Direttiva UE 2024/1385 e della Convenzione di Istanbul, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale. Queste ultime non prevedono l’applicazione di regole di giudizio “diverse da quelle generali”, in grado di interferire con i criteri di formazione e di valutazione della prova nei procedimenti per violenza di genere, che restano disciplinati dalle regole ordinarie del processo penale.
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