Il Consiglio di Stato, nuovamente sollecitato in ordine alla disciplina emergenziale adottata per fronteggiare la pandemia da covid-19, torna a pronunciarsi in materia di bilanciamento tra contrapposti diritti di dignità costituzionale.
Più specificamente, le censure rivolte ai giudici di Palazzo Spada hanno riguardato la domanda risarcitoria di un’impresa sociale, volta all’accertamento del danno patrimoniale che sarebbe stato prodotto dai provvedimenti amministrativi che hanno limitato la fruibilità di teatri e piscine comunali durante il contesto pandemico.
Nel respingere l’appello, il Collegio ha precisato che i provvedimenti emergenziali sono stati «adottati per garantire la tutela della salute pubblica in una fase ad alto rischio infettivo» e si sono connotati per una «elevata discrezionalità tecnica».
Su questi presupposti, il massimo Giudice amministrativo non ha rilevato i vizi di eccesso di potere dedotti dall’appellante, sull’assunto che non può esser lamentata l’eccessività del sacrificio imposto senza che siano documentate evidenze scientifiche di segno opposto e in assenza dell’individuazione di un margine discrezionale da assumere come riferimento per il corretto esercizio dei poteri amministrativi.
Nell’occasione, il delicato bilanciamento tra il diritto alla salute e il libero esercizio di un’attività di impresa si è, quindi, legittimamente esaurito nell’affermazione del primo, atteso che – come ricorda la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato – «nell’art. 32 della Costituzione si evince una dimensione di tutela solidaristica della salute collettiva tale da prevalere perfino (non già sulla libertà di iniziativa economica, ma) sulla salute come fondamentale diritti dell’individuo». Ne consegue che la sfera individuale di diritti costituzionalmente garantiti «può trovare una limitazione in nome dell’interesse della collettività» espressivo «di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati».
venerdì, Ott 16, 2026
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