Con la sentenza n. 68 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 8 della l. n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che
abbia legittimamente praticato all’estero tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo
stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al
ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. Si tratta
della c.d. madre “intenzionale” alla quale, secondo i giudici costituzionali, è illegittimo impedire di
riconoscere come proprio il bambino di cui anch’ella ha inteso prendersi cura avendo espresso il
consenso al ricorso a tecniche di PMA e alla conseguente assunzione di responsabilità genitoriale.
Da quest’ultima derivano una serie di diritti, ma soprattutto doveri da adempiere nel superiore
interesse del minore, la cui centralità nel sistema normativo è stato più volte ribadito dalla
giurisprudenza costituzionale non solo alla luce dei princìpi costituzionali, ma anche delle fonti
internazionali ed eurounitarie. L’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di
figlio di entrambe le figure – la madre biologica e la madre intenzionale – che abbiano assunto e
condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il
riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e
da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno
fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale. Venendo in rilievo l’esigenza di
assicurare la tutela effettiva di diritti fondamentali, incisi dalle scelte, anche omissive, del
legislatore, la Corte ha ritenuto di non potersi esimere dal porre rimedio nell’immediato al vulnus
riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato.
venerdì, Ott 16, 2026
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