La circostanza che il de cuius si esprima a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, se tali modalità sono le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso cosi esternato sia stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi. Rileva, per il rispetto delle formalità imposte per la valida manifestazione di volontà del disponente nel testamento segreto, che tale volontà sia immune da vizi, intellegibile, consapevole, tutte condizioni che, nel caso in esame, sono state accertate dal giudice.
venerdì, Ott 16, 2026
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