Con la sentenza in commento, la Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da un cittadino ucraino, il quale lamentava di aver subito una lesione del diritto al rispetto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU. Ad essere denunciata, nel caso di specie, non è stata l’ingerenza di un’autorità pubblica nella vita del ricorrente, ma quella di un privato, e in particolare del datore di lavoro, il quale aveva richiesto e ottenuto l’accesso ai dati sull’utilizzo del cellulare di lavoro del ricorrente. Nondimeno la Corte EDU ha ritenuto di dover riconoscere la responsabilità del Governo ucraino per la violazione contestata. La Corte ha precisato infatti che, sebbene l’obiettivo principale dell’articolo 8 sia quello di proteggere l’individuo dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, esso impone altresì obblighi positivi a carico degli Stati. In particolare, essi sono tenuti ad adottare misure volte a garantire il rispetto della vita privata anche nei rapporti tra privati. Lo Stato può quindi essere ritenuto responsabile, quando i fatti lesivi derivino dal mancato rispetto di tale obbligo. Nel caso de quo, al ricorrente è stata negata dallo Stato una efficace protezione giurisdizionale del proprio diritto: i giudici nazionali infatti non hanno mai valutato se la raccolta dei dati, che ha inciso sulla privacy del ricorrente, potesse considerarsi o meno legittima alla luce dei criteri fissati dalla Corte stessa (sentenza Bărbulescu) con riferimento al monitoraggio delle comunicazioni sul posto di lavoro. Tale omissione ha determinato una violazione dell’articolo 8.
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