Con la sentenza in oggetto, la Corte ha ritenuto, non contrastante con la Costituzione la
scelta della “riforma Cartabia” di mantenere la procedibilità d’ufficio del sequestro di
persona, quando sia commesso in danno del proprio coniuge. Nello specifico ha
dichiarato che il legislatore ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio di alcune
ipotesi aggravate di sequestro di persona in cui vi siano particolari esigenze di tutela
della vittima nel contesto di relazioni familiari. Richiamando la Convenzione di
Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia nel
2013, che vieta agli Stati che ne sono parte di subordinare alla querela della parte i
procedimenti penali per i reati di violenza fisica contro questa tipologia di persone
offese, e stabilisce che il processo penale debba continuare anche quando la vittima
ritiri la propria denuncia, la Consulta ha specificato che l’interesse alla conservazione
dell’unità del nucleo familiare non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i
diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte.
venerdì, Ott 16, 2026
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