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Reading: La Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2024 – 6 novembre 2024, n. 40763)
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Anno 2024Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza

La Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2024 – 6 novembre 2024, n. 40763)

Di
Redazione
Pubblicato: 29 Novembre 2024
2 Min di lettura
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La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost, nella parte in cui dette norme consentono la ricorribilità innanzi alla Suprema Corte solo per violazione di legge e non anche per vizio motivazionale ivi compreso il travisamento della prova.
La Cassazione ha chiarito che dette norme sono compatibili con il sistema costituzionale, avendo la
Consulta già affermato – sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione – la compatibilità costituzionale della vigente disciplina che ammette il ricorso per cassazione soltanto per la violazione di legge e, dunque, non anche per il vizio di motivazione.
La Consulta ha evidenziato, infatti, che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione. Non può, pertanto, ravvisarsi alcun contrasto rispetto alla Costituzione dato che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa che “non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all’imputato”, senza che possa ravvisarsi una limitazione del “diritto di accesso” al giudizio di legittimità, previsto dall’art. 6, par, 1, Carta EDU.

Cass. Pen., sez. V – 01.10.2024, n. 40763Download

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