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Anno 2023Corte costituzionaleGiurisprudenza

La Corte costituzionale argina il tentativo “pugliese” di eludere il principio costituzionale delsimul stabunt simul cadent (Corte cost., sent. 24 ottobre – 10 novembre 2023, n. 203)

Di
Redazione
Pubblicato: 30 Novembre 2023
4 Min di lettura
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, co. 1, legge Reg. Puglia n. 32/2022 nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). In particolare, la disposizione censurata introduceva l’ampliamento da tre a sei mesi del termine per l’indizione delle elezioni nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale; individuava nella ‘presa d’atto’ consiliare il dies a quo di decorrenza di tale termine; prevedeva che quest’ultima intervenisse, solo ove lo scioglimento fosse derivato dalle dimissioni del Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla loro presentazione. Tale novella legislativa non è stata ritenuta conforme a Costituzione in quanto mira a eludere il principio del simul stabunt simul cadent. Alla «presa d’atto» viene, infatti, attribuita una duplice natura: dichiarativa, dell’automatico scioglimento del Consiglio regionale, e costitutiva, perché produce l’effetto di far decorrere il termine per il conseguente procedimento elettorale. Essendo configurata quale dies a quo del termine per l’indizione delle elezioni, dunque, condiziona e differisce il ritorno al corpo elettorale, ovvero l’esito naturale dello scioglimento anticipato del Consiglio. Ciò equivale a introdurre un atto ‘presupposto’ non contemplato dall’art. 126, co. 3, Cost., che, da un lato, genera un effetto dilatorio, dall’altro, consente che, sia pure in regime di prorogatio, il Consiglio rimanga in carica, nonostante il suo scioglimento e la cessazione del mandato del Presidente della Giunta, per un periodo di tempo aggiuntivo, ovvero quello che intercorre fino all’adozione della delibera di «presa d’atto», rispetto a quello naturale. Inoltre, il terzo periodo del novellato art. 5, co. 2 – applicabile alle ipotesi di scioglimento diverse da quelle derivanti dalle dimissioni del Presidente – non si cura neppure di prevedere un termine entro cui tale delibera deve essere adottata, lasciando aperta la possibilità che ciò avvenga anche a distanza di un notevole lasso temporale dallo scioglimento del Consiglio regionale. D’altra parte, il successivo quarto periodo del medesimo art. 5, co. 2, pur stabilendo un termine di trenta giorni dalle dimissioni (peraltro, immediatamente efficaci, posto che nemmeno lo Statuto regionale pugliese dispone diversamente) entro cui il Consiglio deve adottare la delibera di «presa d’atto», invero non regola l’ipotesi in cui questa non intervenga, o per scelta dello stesso Consiglio, o per il mancato raggiungimento del quorum strutturale o di quello funzionale, con la conseguenza che anche in tal caso il termine per l’indizione delle elezioni risulta incerto. E comunque, gli eventuali rimedi giurisdizionali ipotizzabili a fronte di tale omissione, si tradurrebbero in un ulteriore
ampliamento del lasso temporale tra lo scioglimento e le nuove elezioni.
In definitiva, entrambe le disposizioni impugnate possono risultare funzionali, per il menzionato effetto dilatorio riguardo alla indizione delle elezioni, a consentire all’organo consiliare di portare a termine la legislatura regionale nonostante la fine anticipata del mandato presidenziale. La Corte costituzionale ha, pertanto, ritenuto fondate le censure statali sia in riferimento all’art. 126, co. 3, Cost., sia quelle relative alla violazione dell’art. 123 Cost., per contrasto con l’art. 22, co. 4, dello Statuto reg. pugliese che, limitandosi a riprodurre il disposto di cui all’art. 126, co. 3, Cost., non contempla alcun atto presupposto che condizioni lo svolgimento delle elezioni conseguenti allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

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