Una riserva di amministrazione per l’accertamento di un Paese come sicuro ai fini del rimpatrio di un migrante

La direttiva 2013/32/UE disciplina la procedura per il riconoscimento dello status protezione internazionale. Nel suo contesto assume rilievo la nozione di paese di origine sicuro, così definito lo Stato che risponde a determinati requisiti in ordine al rispetto dei diritti di libertà. In Italia, in applicazione di un decreto interministeriale sui paesi di origine sicuri, alcune decisioni giurisdizionali hanno impedito che ad alcuni migranti si applicasse la procedura semplificata di espulsione alla frontiera. Il Governo italiano ha ritenuto di individuare con decreto-legge i paesi di origine sicuri. Questa soluzione contrasta con la Costituzione e con la stessa direttiva europea, le quali esigono che l’accertamento delle condizioni di democrazia in un paese sia operato con atto amministrativo non trattandosi di una decisione politica.

Directive 2013/32/EU regulates the procedure for granting international protection status. In its context, the notion of safe country of origin, defined as the state that meets certain requirements in terms of respect for the rights of freedom, is relevant. In Italy, in application of an inter-ministerial decree on safe countries of origin, some jurisdictional decisions prevented the application of the simplified procedure of expulsion at the border to some migrants. The Italian Government decided to identify safe countries of origin by decree-law. This solution contrasts with the Constitution and with the European directive itself, which require that the ascertainment of the conditions of democracy in a country be carried out by an administrative act, not by a political decision.