La Corte Costituzionale francese dichiara legittima la legge organica che rinvia le elezioni per il rinnovo generale dei componenti del Congresso e delle assemblee provinciali della Nuova Caledonia al più tardi entro il 15 dicembre 2024: ed esplode la rivolta coloniale (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2024-864 DC, dell’11.4.2024)

L’annotata decisione DC, Contrôle de constitutionnalité, conclude per la conformità a Costituzione della Loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, in quanto rispetta le condizioni di costituzionalità poste dai commi 1 e 4 dall’art. 77 della Costituzione, secondo cui: «dopo l’approvazione dell’accordo nel corso della consultazione prevista dall’articolo 76, la legge organica, presa previo parere dell’assemblea delibertiva della Nuova Caledonia, determina, per assicurare la sviluppo della Nuova Caledonia nel rispetto degli orientamenti definiti in detto accordo e secondo le modalità necessarie alla sua attuazione (…)»; prosegue il comma 4, nel rispetto delle «norme sulla cittadinanza, sul sistema elettorale, sul lavoro e sullo stato civile consuetudinario». L’accordo è quello di Nouméa del 5 maggio 1998, che, all’art. 2.1.2, prevede che «il mandato dei membri del Congresso e delle assemblee provinciali è di cinque anni». L’articolo 1 della legge organica prevede, in deroga al primo comma dell’articolo 187 della legge del 19 marzo 1999, che le prossime elezioni dei membri del congresso e delle assemblee provinciali sono rinviate al più tardi al 15 dicembre 2024, con conseguente proroga dei mandati congressuali attuali. Il Consiglio costituzionale non dispone di un «potere generale di apprezzamento e di decisione della stessa natura di quello del Parlamento», pertanto, nel rispetto delle competenze, non spetta indagare se lo scopo fissato dal legislatore possa essere raggiunto con altri mezzi, salvo che i metodi adottati dalla legge non siano adeguati allo scopo. Nella fattispecie concreta, il rinvio troverebbe giustificazione nella riforma diretta alla modifica delle regole di composizione del corpo elettorale speciale, nel senso dell’ampliamento. Il rinvio consentirebbe, pertanto, l’applicazione della riforma elettorale alle nuove elezioni, interesse pubblico generale. Inoltre, il rinvio delle elezioni non supera i sette mesi e la proroga dei mandati, determinata dal rinvio, avrebbe, dunque, carattere eccezionale e transitorio. L’annunciata riforma elettorale ha, com’è noto, provocato una vera e propria insurrezione, tanto da indurre il Governo a proclamare lo Stato di emergenza. Circostanza che, ove ve ne fosse bisogno, pone in giusta evidenza quanto sia sempre sensibile, oltre che delicato e complesso, il tema delle elezioni. Ma, ciò che particolarmente colpisce della vicenda è l’incessante fermento del «diritto dei territori non autonomi» o «diritto coloniale», connotato dai «caratteri dell’ambinete sociale e naturale, che ne costituiscono la ragion di essere» (così, R. QUADRI, Diritto coloniale, 3ª ed., Padova, 1955, p. 1 ss.). Sempre necessario e attuale è, dunque, il dibattito sull’unità dell’ordinamento (v. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, II, Fonti e interpretazione, Napoli, 2020, pp. 59-99, 88 ss., e 342 ss., ove è ricostruito il profondo dialogo con Falzea; A. FALZEA, La Costituzione e l’ordinamento giuridico, in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, I, Teoria generale del diritto, Milano, 1999, p. 456 ss., ma v. p. 471 ss.), ci si chiede ancora, difatti, se gli abitanti delle colonie godano delle stesse garanzie costituzionali e della stessa legalità del Paese del quale fanno parte (v. HAURIOU, Précis de droit adminstratif et de droit public, 1911, p. 328, riferimento tratto da R. QUADRI, op. cit., p. 2).

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