Con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, secondo comma, della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2024, che riconosceva natura di ente del servizio sanitario regionale al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS).
In particolare, ad avviso della Corte, illegittima la norma censurata per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito, in tema di contenimento della spesa sanitaria. Inoltre, la previsione censurata è stata considerata incompatibile con l’art. 117, terzo comma, Cost. anche in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 2, ottantesimo comma, della legge n. 191 del 2009. Come sostenuto dalla Consulta, in forza di un principio costante della giurisprudenza costituzionale, poiché la Regione Siciliana è assoggettata ad un piano di rientro, non può introdurre nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA, al duplice scopo di «garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili (sentenze n. 51 del 2013 e, quanto alla Regione Siciliana, n. 62 del 2020)».