giovedì, Ago 13, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La CEDU su armi da fuoco, obbligo di proteggere vite umane e dovere di diligenza dello Stato (CEDU, sez. I, sent.17 settembre 2020, ric. n. 62439/12)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > anno 2020 > La CEDU su armi da fuoco, obbligo di proteggere vite umane e dovere di diligenza dello Stato (CEDU, sez. I, sent.17 settembre 2020, ric. n. 62439/12)
anno 2020Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU su armi da fuoco, obbligo di proteggere vite umane e dovere di diligenza dello Stato (CEDU, sez. I, sent.17 settembre 2020, ric. n. 62439/12)

Di
Redazione
Pubblicato: 30 Settembre 2020
5 Min di lettura
Condividi

La Corte Edu si pronuncia sul caso di una sanguinosa sparatoria avvenuta, nel 2008, in una scuola della città di Kauhajoki in Finlandia, in cui nove studenti ed un insegnante persero la vita per mano di uno studente della scuola stessa, poi suicidatosi. L’autore del reato aveva ricevuto una licenza per armi da fuoco dalla stazione di polizia locale pochi mesi prima dell’attentato. L’uomo, avendo pubblicato alcuni post su Internet, fra cui un commento su un film sulla Columbine High, “Il massacro scolastico”, definito “il miglior intrattenimento di sempre”, era stato ascoltato, proprio il giorno prima dell’attentato, dall’ispettore capo detective della stazione di polizia locale, al fine di verificare se rappresentasse un pericolo per la società. L’ispettore aveva ritenuto che così non fosse e che non occorresse procedere al sequestro dell’arma in suo possesso. Dopo la sparatoria, i parenti delle vittime avevano avviato dei giudizi penali contro l’ispettore per violazione colposa di un dovere d’ufficio e per omicidio gravemente colposo. I tribunali nazionali lo avevano dichiarato colpevole, nel 2011, del primo capo di imputazione, constatando che i post su Internet dell’autore del reato erano inquietanti e ben avrebbero giustificato il sequestro temporaneo della sua pistola. Per quanto riguarda la seconda accusa, tuttavia, i giudici interni avevano escluso in capo all’ispettore una responsabilità per gli omicidi, non avendo lo stesso avuto elementi per
sospettare l’esistenza di un rischio effettivo di un attacco sotto forma di sparatoria a scuola. Inutili i ricorsi dei ricorrenti alla Corte Suprema.
Di qui la decisione di adire la Corte di Strasburgo, denunciando la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita), in quanto la polizia era o avrebbe dovuto essere consapevole del rischio imminente rappresentato dall’autore del reato, ma non aveva preso alcuna misura per prevenire la sparatoria e
proteggere la vita dei loro parenti. Riprendendo le conclusioni dei tribunali nazionali, la Corte ha escluso l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di individui ben identificabili, di cui le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere: le circostanze del caso non avevano dato luogo a un dovere di protezione personale nei confronti delle vittime dell’omicidio, o degli altri alunni o del personale della scuola, non esistendo un pericolo reale e immediato, derivante dal colpevole, di cui la polizia avesse avuto conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere prima dell’agguato. Parimenti, la Corte ha anche respinto la tesi dei ricorrenti secondo cui la polizia avrebbe dovuto ottenere le cartelle cliniche e militari del killer per
conoscere i dati sulla sua salute mentale. I Giudici di Strasburgo hanno, poi, indagato se lo Stato avesse ottemperato al suo dovere di diligenza nella tutela della sicurezza pubblica, nel contesto dell’uso di armi da fuoco e del correlato elevato rischio per la vita umana. Ha rilevato che la polizia era venuta a conoscenza dei post su Internet dell’autore del reato che, sebbene non contenessero specifiche minacce, apparivano idonei a mettere in dubbio la possibilità che l’uomo mantenesse tranquillamente il possesso di un’arma. La polizia lo aveva interrogato, ma non aveva sequestrato la sua arma, pur essendo il ricorso a tale misura precauzionale nella piena
disponibilità della polizia stessa. Procedere al sequestro non avrebbe causato alcuna interferenza significativa con qualsiasi diritto concorrente tutelato dalla Convenzione e non avrebbe implicato esercizi di bilanciamento tra diritti contrapposti particolarmente difficili o delicati.
La Corte ha, dunque, ritenuto che il sequestro dell’arma fosse una misura cautelare ragionevole considerati i dubbi sull’idoneità dell’autore a possedere un’arma da fuoco pericolosa e che, pertanto, le autorità non avessero adempiuto a tale speciale dovere di diligenza loro imputabile a causa dell’elevato livello di rischio per la vita umana correlato a qualsiasi cattiva condotta inerente armi da fuoco. La Corte, con sei voti contro uno, ha così concluso per l’avvenuta violazione da parte dello Stato dei suoi obblighi di salvaguardare vite umane ai sensi dell’art. 2 CEDU.

CEDU, sez. I, sent.17 settembre 2020, ric. n. 62439-12Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

Obblighi dichiarativi in tema di affiliazione a logge massoniche o similari: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a tutela della libertà di associazione (T.A.R. Sicilia, sez. I, sent. 22 febbraio 2022 – 2 marzo 2022, n. 708)

Con riferimento alla legge regionale siciliana n. 18/2018, recante “Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta…

Anno 2022GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
9 Marzo 2022
Di
Redazione

L’addebito della separazione richiede la sussistenza del nesso causale tra la violazione degli obblighi coniugali e l’intollerabilità della convivenza (Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394)

Il giudice deve spiegare il nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi coniugali el’intollerabilità della convivenza esplicitando in modo…

Anno 2024Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
15 Maggio 2024
Di
Redazione

Social network, pubblicità per gioco d’azzardo e “decreto dignità” (AGCOM, Delibera 331/23/CONS, 20 dicembre 2023)

L’AGCOM ha sanzionato Meta per violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, previsto dal c.d. “decreto dignità”. Il provvedimento…

anno 2023Autorità amministrative indipendentiGiurisprudenza
26 Gennaio 2024
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.