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Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza

Trasmissione per filiazione della cittadinanza italiana (art. 1, d. l. n. 36/2025): tutte le questioni sollevate dichiarate non fondate o inammissibili. Dallo ius sanguinis al legame effettivo (Corte cost., sent. 11 marzo – 30 aprile 2026, n. 63)

Di
Redazione
Pubblicato: 12 Maggio 2026
5 Min di lettura
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Con la sentenza n. 63 del 2026 la Corte costituzionale affronta il controverso art. 3-bis della l. n. 91/1992, introdotto dall’art. 1 del d. l. n. 36/2025, conv. nella l. n. 74/2025. Tale disposizione ha sancito il superamento della trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza italiana. La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate o inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino, non ritiene che il nuovo regime comporti una revoca di cittadinanze – e, dunque, di diritti – già acquisiti, ma introduce una “preclusione originaria” per i nati all’estero che non rientrano nei nuovi criteri. È, dunque, un intervento sui criteri di trasmissione dello status civitatis. Dopo un’ampia ricostruzione storica del modello italiano di cittadinanza, la Corte ricorda che lo ius sanguinis illimitato affonda le sue radici in un contesto profondamente differente dall’attuale, segnato da massicci flussi migratori e da una concezione dello Stato lontana dall’attuale ordine costituzionale. Questo modello, mantenuto per decenni senza limiti temporali, ha prodotto discendenti italiani all’estero potenzialmente titolari di una cittadinanza “latente”, spesso priva di qualsiasi rapporto concreto con il Paese. A tale situazione ha inteso porre rimedio il legislatore del 2025, per il quale la cittadinanza italiana cessa di essere intesa esclusivamente come eredità automatica e viene riletta anche alla luce di criteri di appartenenza e di legame concreto con lo Stato. La Costituzione repubblicana, infatti, ha connesso lo status civitatis e lo status activae civitatis, che, invece, nello “Stato monoclasse”, basato sul suffragio ristretto per ragioni di censo e di istruzione, erano disgiunti. In particolare, la trasformazione della forma di Stato determinata dalla Costituzione ha comportato una modifica essenziale dello status di cittadino, affidando all’insieme dei cittadini, ovvero al popolo, la sovranità non soltanto quoad titulum, ma anche quoad exercitium. La partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale. La trama dei principi costituzionali converge nella configurazione del popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri, costituiti da solidarietà, reciprocità di diritti e di doveri, impegno per il progresso della società, condivisione dei destini comuni. La Corte, poi, ribadendo quanto affermato in due sue precedenti sentenze, ha sottolineato che le norme costituzionali evocano anche «una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali» (sent. n. 142 del 2025, punto 11.2.) e che la disciplina in esame rappresenta un caso esemplare di retroattività propria, in quanto gli effetti giuridici di norme previgenti vengono esclusi ex tunc: cioè l’art. 3-bis attribuisce a fatti precedenti «conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento» (sentenza n. 173 del 2019). Dunque, l’art. 3-bis ha carattere “correttivo”, ovvero è volto a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio. Più volte la Corte esercita lo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità, valutando positivamente, a tal fine, il bilanciamento operato dalla legge retroattiva in virtù dell’esistenza delle varie misure “compensative”. I giudici costituzionali hanno inoltre respinto le obiezioni relative ai Trattati europei (TUE e TFUE), chiarendo che la giurisprudenza dell’Unione Europea, che impone un esame individuale prima di privare un soggetto della cittadinanza, si applica solo a chi lo status lo ha già accertato e non a chi non lo ha mai acquisito. Infine, sono state dichiarate inammissibili le questioni relative alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla CEDU, rilevando che le norme internazionali citate non garantiscono il diritto a ottenere una determinata cittadinanza, ma tutelano il diritto di non esserne privati arbitrariamente una volta posseduta.

Corte cost., sent. n. 63_2026Download

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