La Corte costituzionale ribadisce la necessità della previsione medica di un trattamento di sostegno vitale per integrare il requisito della non punibilità del suicidio assistito (Corte cost., sent. 27 marzo – 20 maggio 2025, n. 66)

Con la sentenza n. 66 del 2025 la Corte costituzionale ha ribadito che il trattamento di sostegno
vitale deve essere medicalmente disposto per integrare il requisito di non punibilità del suicidio
assistito, il quale è costituzionalmente compatibile (cfr. sent. n. 135/2024) anche nel caso in cui il
paziente rifiuti l’attivazione di tale trattamento, pur in presenza di una indicazione medica in tal
senso. Conseguentemente, nella misura in cui sussista una indicazione medica di necessità
dell’attivazione di un trattamento di sostegno vitale – nel senso precisato dalla sentenza n. 135 del
2024, al punto 8 del Considerato in diritto –, il paziente può rifiutarlo e accedere al suicidio assistito,
ovviamente laddove sussistano anche tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla
sentenza n. 242 del 2019. La Corte reitera, infine, l’invito al legislatore a provvedere quanto prima
sui temi legati al “fine vita” e, in ogni caso, a garantire adeguate forme di sostegno sociale, di
assistenza sanitaria (comprese le cure palliative) e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché
la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può
costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte.

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