L’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa può
essere impugnata unitamente alla sentenza nel solo caso di reati perseguibili a querela
soggetta a remissione. Solo in questo caso, infatti, il giudice può disporre la sospensione del
processo ex art. 129 bis c.p.p., per consentire Io svolgimento dei programmi di giustizia
riparativa.
venerdì, Ott 16, 2026
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