La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)

La questione esaminata dalla Corte, concernente la violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 alla
Convenzione EDU, riguarda l’ineleggibilità alla Duma di Stato di un cittadino russo, candidato
dell’opposizione, a causa della sua partecipazione ad una manifestazione considerata estremista.
Come ricordato dalla Corte, la disposizione parametrica stabilisce l’obbligo per le parti contraenti di
assicurare l’organizzazione di elezioni in condizioni che assicurino la libera espressione delle
opinioni del popolo e da essa la Corte ha altresì dedotto la garanzia di alcuni fondamentali diritti
soggettivi, compresi il diritto di voto e il diritto di eleggibilità alle elezioni.
Ad ogni modo, gli Stati preservano un certo margine di apprezzamento nella imposizione di
eventuali limitazioni ai diritti in parola: limitazioni tuttavia non giustificabili qualora vi sia stata
arbitrarietà o mancanza di proporzionalità e, dall’altro, se la restrizione abbia violato la libera
espressione delle opinioni popolari.
Nel caso di specie, i giudici hanno ribadito che la libertà di partecipare ad una riunione pacifica è un
diritto fondamentale garantito dall’articolo 11 della Convenzione e che l’esercizio di tale diritto non
può costituire base per alcuna sanzione, inclusa l’ineleggibilità in Parlamento.
Per questi motivi, la Corte ha ritenuto la fondatezza del ricorso per violazione dell’art. 3 del
Protocollo n. 1.

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