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Anno 2024GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’imposizione di limiti alla libertà di iniziativa economica non può travalicare i rigidi confini del principio di proporzionalità (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 29 aprile 2024, n. 3915)

Di
Redazione
Pubblicato: 15 Maggio 2024
2 Min di lettura
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Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), torna a chiarire i presupposti delle eventuali limitazioni alla libertà di iniziativa economica. Nello specifico, le previsioni dettate da ARERA, introducendo requisiti più stringenti per le società che chiedono di concludere il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna-Rete Elettrica Nazionale Spa in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali nei confronti della stessa Terna, introducono specifici limiti alla libertà di iniziativa economica, la cui portata – come rimarcato dal Collegio di Palazzo Spada – non è assoluta o immune da restrizioni poiché l’art. 41 Cost. consente di stabilire limiti all’iniziativa economica imprenditoriale a tutela della ‘utilità sociale’. Tuttavia, le disposizioni scrutinate non trovano adeguata giustificazione alla luce della stessa finalità perseguita, attesa la loro eccessiva rigidità e assolutezza. Se, infatti, la funzione regolatoria affidata ad ARERA deve svolgersi in armonia con i principi che reggono l’attività amministrativa e, in particolare, con quello di proporzionalità, la soluzione prospettata dalla PA deve essere effettivamente idonea a realizzare gli obiettivi legittimi di interesse pubblico o di tutela di diritti fondamentali; deve effettuarsi, cioè, una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi onde verificare se la misura sia ‘non eccessiva’ rispetto all’obiettivo da perseguire. I Giudici amministrativi ritengono sproporzionato il provvedimento impugnato poiché eccedente quanto necessario ed opportuno per conseguire, a tutela degli interessi pubblici, lo scopo prefissato; esso, infatti, è ben compatibile con misure precauzionali meno severe che presuppongano un prudente apprezzamento delle circostanze.

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