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> Blog > Fascicoli > Numero 1/2024 > La funzione del termine a difesa nel giudizio direttissimo: gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 2022
FascicoliNumero 1/2024

La funzione del termine a difesa nel giudizio direttissimo: gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 2022

Di
Giuseppe Della Monica
Pubblicato: 30 Aprile 2024
3 Min di lettura
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Con la sentenza n. 243 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 451 e 558 c.p.p., in quanto interpretati, dalla giurisprudenza prevalente, nel senso che la richiesta del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all’imputato l’accesso al giudizio abbreviato o all’applicazione della pena concordata.

La pronuncia si è resa necessaria per superare un “ostinato” indirizzo giurisprudenziale, assurto al rango di “diritto vivente”, che si contrapponeva all’interpretazione suggerita dalla stessa Corte costituzionale con la precedente ordinanza n. 254 del 1993.

La risolutiva declaratoria di incostituzionalità appartiene al genus delle pronunce interpretative di accoglimento, con le quali la Corte non dichiara l’illegittimità di una disposizione normativa, ma stigmatizza piuttosto, con effetti erga omnes, una sua esegesi ritenuta contraria ai principi costituzionali.

La forza cogente della decisione e la sua capacità di incidere sulle situazioni processuali non ancora “esaurite” hanno stimolato la riflessione sugli effetti che da tale pronuncia possono derivare sia in ordine all’eventuale inadempimento degli obblighi informativi nei confronti dell’imputato sottoposto al giudizio direttissimo, sia nelle ipotesi di violazione del diritto di accesso ad un rito premiale dopo la concessione del termine a difesa.

With sentence n. 243 of 2022, the Constitutional Court declared the illegitimacy of the articles 451 and 558 c.p.p., as interpreted, by the prevailing jurisprudence, in the sense that the request for the term for the defense in the giudizio direttissimo” prevents the accused from accessing the “giudizio abbreviato” or the “applicazione di pena concordata”.

The ruling was necessary to overcome a persistent jurisprudential orientation, which rose to the rank of “living law”, but in contrast to the interpretation suggested by the Constitutional Court itself with the previous ordinance n. 254 of 1993.

The definitive declaration of unconstitutionality belongs to the class of interpretative pronouncements, with which the Court does not declare the illegitimacy of a legislative provision, but rather stigmatizes, with erga omnes effects, its interpretation deemed contrary to constitutional principles.

The binding force of the decision and its ability to impact on procedural situations that have not yet been “exhausted” have stimulated some thoughts on the effects that can derive from this ruling both in relation to the possible failure to fulfill the information towards the accused subjected to “giudizio direttissimo” , and in the event of violation of the right of the defendant to choose an alternative procedure, gaining a reward, after the granting of the term for the defense.

Della-Monica-La-funzione-del-termine-a-difesa-nel-giudizio-direttissimoDownload

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