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Anno 2023Corte costituzionaleGiurisprudenza

É incostituzionale la norma veneta che prevede il riversamento diretto alla Regione del gettito relativo all’ IRAP e all’addizionale regionale IRPEF proveniente da ravvedimento operoso indotto dall’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria (Corte cost., sent. 24 ottobre – 23 novembre 2023, n. 206)

Di
Redazione
Pubblicato: 26 Gennaio 2024
3 Min di lettura
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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge regionale del Veneto n. 30 del 2022 – che assimila alla attività di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 68 del 2011 di recupero dei tributi propri derivati anche il ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale – per interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale, di cui all’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. Sono in questione i proventi derivanti dalla riscossione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, imposte istituite da leggi statali il cui gettito è, però, attribuito alle Regioni. In particolare, sottolineano i giudici costituzionali, la relativa disciplina deve essere ricondotta, secondo la giurisprudenza costante della stessa Corte, alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, co. 2, lettera e), Cost., con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla normativa statale. In base a quest’ultima, il gettito da IRAP e da addizionale regionale IRPEF è destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, mentre in riferimento ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, è assicurata alle Regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale. Invero, l’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l’assenza «di atti di liquidazione e accertamento» (art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato. Pertanto, la nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva, non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012). Ne consegue che l’impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla «attività di recupero fiscale» (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato. La sentenza si chiude, d’altronde, con l’auspicio che il legislatore statale ponga in essere un intervento organico e ponderato nella materia tributaria al fine di dare piena attuazione all’art. 119 Cost. e attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro spettanti.

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