Il Tribunale costituzionale giudica incostituzionali le norme contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’Allegato IX del Decreto n. 1473-B/2008, come modificato dal Decreto n. 296-A/2013, nella parte in cui delimitano l’incidenza oggettiva e l’aliquota del tributo da applicare in relazione ai prestatori di servizi inseriti nello “scaglione 2”, per violazione degli artt. 165, comma 1, lett. i) e 266, comma 2, della Costituzione. Posto che il tributo disciplinato dalla normativa regolamentare di cui si tratta è un contributo finanziario, si rileva che il Governo si è avvalso nella conformazione della disciplina di un margine di scelta tale da far qualificare la normativa prodotta come sostanzialmente innovativa, cosa non conciliabile con il regime dei contributi finanziari. Risulta una invasione di un ambito che l’ordinamento costituzionale riserva al potere legislativo, non essendo indifferente che la disciplina della materia – gli elementi essenziali dei contributi finanziari – sia posta da un decreto-legge o da un semplice regolamento.
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